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Capitolato informativo, strumento per la committenza pubblica

Le amministrazioni pubbliche interessate, in qualità di stazione appaltante o di amministrazione concedente, al Building e all’Infrastructure Information Management supportato dall’Information Modeling (che per semplicità, impropriamente, definiremmo Bim) sono estremamente eterogenee per una serie di ragioni, dalla loro natura alla loro dimensione.

Parimenti, all’interno delle stesse, per qualifica, apicale o meno, così come per competenza, tecnica, amministrativa o gestionale, si ritrovano soggetti altrettanto diversificati.

È, pertanto, difficile immaginare una ricezione omogenea del tema, per quanto alcune aggettivazioni, come, ad esempio, «tridimensionale» o «parametrico» possano essere entrate nella comprensione comune.

Il valore del prefisso («Bim») sembra, di conseguenza, predominante, a prescindere dalla precisazione dei suoi contenuti e delle conseguenze che esso porti con sé.
Da questo punto di vista, la percezione del tema (la digitalizzazione) facilmente risulta più comprensibile (e accettabile) in quanto tecnologia, anziché metodologia.

Ciò conduce immediatamente a ricondurre il «Bim» agli «strumenti» che producano i modelli informativi: il che rafforza la presunzione che compito della Domanda Pubblica sia quella di limitarsi a richiedere alle (contro) parti prestazioni e prodotti (gli information model, appunto) e che il «BIM» si riduca alla generazione dei modelli informativi.

Questa convinzione, che è in parte, non a caso, deresponsabilizzante, è, sia pure involontariamente, confermata dalla diffusione di capitolati informativi, contemplati dal DM 560/2017 e definiti a livello normativo, vale a dire da documenti che formalizzano l’adempimento.

Il punto è, tuttavia, che le richieste che la committenza pubblica può formulare ai propri potenziali fornitori, in termini strumentali, tecnici, organizzativi e gestionali, implicano una impegnativa fase istruttoria interna, come dimostra l’articolazione, prevista dalle norme UNI EN ISO 19650-1 e UNI EN ISO 19650-2, in requisiti informativi relativi alla organizzazione del soggetto proponente (OIR), in requisiti informativi relativi ai cespiti (agli aspetti patrimoniali) oggetto dell’intervento (AIR), in requisiti informativi relativi al procedimento (PIR), fase che prelude alla emanazione del capitolato informativo vero e proprio (EIR).

Tutto ciò rende palese alcuni elementi fondamentali che sono spesso travisati, in grado di spiegare il rischio che i formalismi relativi al capitolato informativo comportano.

Il primo di questi riguarda la definizione stessa di committente (pubblico) digitalizzato: soggetto che, coll’obiettivo primario, anzi originario, della gestione del bene immobiliare o infrastrutturale nel suo ciclo di vita utile di servizio, «progetta e sfrutta» strutture e modelli di dati numerici che, computazionalmente, abilitano l’esercizio del cespite fisico attraverso il proprio «gemello digitale».

La qual cosa impegna la stazione appaltante, tanto più l’amministrazione concedente, a detenere una conoscenza piena, oltre che una consapevolezza, non solo dei contenuti informativi, ma anche di quelli decisionali.

Sotto questo profilo, occorre che il capitolato informativo, che, peraltro, dovrebbe, secondo il decreto ministeriale, comprendere il modello informativo di ingresso relativo allo stato dei luoghi (nella situazione ottimale derivante da una anagrafe patrimoniale evoluta), non sia disgiunto dal documento di indirizzo preliminare, come, al contrario, avviene regolarmente, poiché «informazione» e «decisione», Information Management Project Management, non sono distinguibili.

Ciò spiega perché nella redazione del capitolato informativo il dirigente apicale e il responsabile unico del procedimento abbiano un ruolo determinante, non potendo lasciare il compito esclusivamente ai soggetti professionali di stretta pertinenza disciplinare (BIM Manager e BIM Coordinator), definiti dalla norma UNI EN 11337-7.

Si tratta, inoltre, di evidenziare come la configurazione del capitolato informativo richieda, oltre che metodi, strumenti specifici «BIM» che concernono la configurazione e la relazione tra gli spazi, la strutturazione dei dati che ineriscono a ogni oggetto/entità da includere nei modelli informativi, ma, addirittura, che permettono di formalizzare modi di fruizione dei cespiti e modalità di flusso delle persone e delle cose «in relazione» a essi.

Il capitolato informativo, perciò, rivela come il ruolo del committente sia, in primo luogo, (meta)progettuale, richiedendo un apporto propositivo non inferiore a quello previsto per i fornitori, essendo, inoltre, in grado di instaurare con loro una dialettica (computazionale) in termini di «conformità», incorporata nei dispositivi che generano il capitolato informativo, bidirezionalmente connessi agli strumenti di produzione,dei modelli informativi.

Queste considerazioni spiegano il motivo per cui la logica che il decreto ministeriale, ma anche la policy in argomento elaborata in sede comunitaria dallo EU BIM Task Group, persegue, inerisca alla possibilità che la committenza pubblica funga da driver della catena di fornitura che, nell’ambito giuridico contrattuale tipico degli accordi collaborativi, come il FAC-1, renda la controparte soggetto paritario cooperativo.

Le presenti riflessioni, da un lato, invitano a iniziare a considerare la formulazione del capitolato informativo come a un processo, piuttosto che non a un documento, intersecato con quello relativo al documento di indirizzo preliminare, finalizzato a innescare gli scambi informativi e i processi decisionali coinvolgenti i fornitori, appaltatori e concessionari e, soprattutto, le loro catene di fornitura.

Il che accantona qualunque ipotesi per cui chi commissiona un intervento regolato da un contratto pubblico possa, nell’ottica del «BIM», assumere un atteggiamento passivo e remissivo.

D’altra parte, tuttavia, la richiesta di ottenere strutture di dati numerici nelle diverse fasi del procedimento incontra alcune limitazioni.

Primariamente, è d’obbligo la constatazione che le transazioni relative ai dati debbano, per via dell’ordinamento giuridico vigente, tradursi in documenti: lo stesso capitolato informativo, speculare alla risposta che i potenziali fornitori dovrebbero fornire coll’offerta di gestione informativa e gli aggiudicatari effettivi con il piano di gestione informativa, miri all’ottenimento di modelli informativi che, in primo luogo, originino elaborati, con una sorta di contraddizione interiore dei fini.

Secondariamente, occorre ammettere che una buona parte dei dati (e degli elaborati) non sia, o non possa, essere compresa nei modelli informativi, ma, semmai, nell’ambiente di condivisione, o condiviso, dei dati.

In conclusione di questa prima parte, il «BIM» stressa il committente pubblico, domandandogli uno sforzo significativo: perseguibile davvero in assenza di strategie aggregative?

Se si volesse, invece, perseguire una strada «semplificata» di richiesta passiva e formale si otterrebbero probabilmente modelli informativi destrutturati e autoreferenziali, periodicamente da riconfigurare a ogni transizione di fase.

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