Home Pubblica Amministrazione Servizi di consulenza sul Bim, i dieci criteri da seguire

Servizi di consulenza sul Bim, i dieci criteri da seguire

I seguenti dieci criteri dovrebbero essere seguiti, da parte delle stazioni appaltanti e delle amministrazioni concedenti per definire i contenuti dei disciplinari di incarico relativi all’affidamento dei servizi di consulenza inerenti al Bim secondo il DM 560/2017.

1. Avere sempre ben presente che il tema non sia l’Information Modeling, bensì l’Information Management. La committenza pubblica deve pensarsi come acquirente di modelli e di strutture di dati. Affinché i dati abbiano un reale valore essi devono essere prodotti, estratti ed elaborati attraverso processi configurati appositamente. La consulenza sul Bim deve fornire alla struttura di committenza i metodi e gli strumenti corrispondenti più idonei.

2. La consulenza sul Bim deve fornire alla struttura di committenza i metodi e gli strumenti per digitalizzare gli endoprocedimenti amministrativi: dalla gestione della conferenza di servizi alla gestione della procedura competitiva di appalto o di concessione. Deve, altresì, suggerire le migliori modalità di formazione su di essi, oltreché supportare la struttura di committenza nella redazione dei quadri contrattuali rivolti alle controparti.

3. La consulenza sul Bim ha scarso valore se non dedica sufficiente impegno nel mappare e nel riconfigurare i processi della struttura di committenza in modo da far sì che i flussi informativi supportino davvero i processi decisionali.
La consulenza sul Bim deve consentire alla committenza di integrare l’Information Management con il Project Management.

4. La consulenza sul Bim non offre reale valore aggiunto se non è in grado, anzitutto, di contribuire alla redazione dell’atto organizzativo, che rifletta l’implementazione di un sistema di gestione integrato digitalizzato dei processi.

consulenza

5. La consulenza sul Bim deve permettere alla struttura di committenza (e di proprietà) di predisporre una piattaforma digitale di manutenzione e di gestione del patrimonio immobiliare e/o infrastrutturale disponibile e indisponibile.

6. La consulenza sul Bim deve permettere alla struttura di committenza di generare un processo di formulazione dei requisiti informativi articolato secondo le quattro fasi previste dalle norme della serie UNI EN ISO 19650.
Il capitolato informativo non è un semplice documento stereotipato fornito acriticamente da un consulente, bensì uno strumento/documento frutto di una attività di definizione interna che riguarda gli OIR (aspetti organizzativi), gli AIR (aspetti patrimoniali e manutentivi) e i PIR (aspetti procedimentali).
La consulenza sul Bim deve introdurre modalità di supporto e di facilitazione del processo di committenza digitalizzata.

7. La consulenza sul Bim deve essere in grado di suggerire le migliori soluzioni di interoperabilità non solo degli applicativi, ma anche delle parti contrattuali in causa (contratti collaborativi).

8. La consulenza sul Bim deve indicare alla struttura di committenza gli applicativi specifici che permettano di formulare computazionalmente il capitolato informativo per quanto riguarda la distribuzione funzionale-spaziale (Space Programme) e i componenti tecnologici (Information Requirement).

9. La consulenza sul Bim deve indicare alla struttura di committenza gli applicativi specifici che permettano di controllare, di verificare e di controllare i modelli informativi e, più in generale, i modelli di dati richiesti attraverso il capitolato informativo, fornendo, altresì, elementi di Business Intelligence.

10. La consulenza sul Bim, a partire dai contenuti delle pre-norme DIN SPEC 91391, nella versione inglese, dovrebbe supportare la struttura di committenza nel configurare l’ambiente di condivisione dei dati, destinato, dopo il completamento del lavoro, a evolversi in gemello digitale. L’ambiente di condivisione dei costituisce di fatto l’ecosistema digitale di esecuzione del contratto. Da esso possono derivare contenziosi, esso deve regolamentare la sicurezza, la detenzione e il diritto sul dato.

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